Art. 5.

      1. La commissione, in attuazione dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 1, provvede, in particolare, alla costituzione di un comitato interno per lo studio delle procedure relative al ritiro degli olii vegetali usati nelle attività di ristorazione.
      2. Al fine di cui al comma 1, il comitato collabora con gli enti regionali e locali preposti al ritiro degli olii vegetali usati nelle attività di ristorazione.
      3. Gli enti di cui al comma 2 predispongono un registro nel quale sono inseriti i dati relativi alle quantità di olii

 

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vegetali usati nelle attività di ristorazione nonché i nominativi dei ristoratori produttori dei medesimi olii. I dati contenuti nel registro sono comunicati con cadenza trimestrale alla commissione.
      4. Gli enti di cui al comma 2 riferiscono, inoltre, con cadenza semestrale, all'Autorità per l'energia e il gas sulla situazione degli stoccaggi degli olii vegetali e trasmettono alla medesima Autorità i dati contenuti nel registro predisposto ai sensi del comma 3.